Superbonus e altre agevolazioni edilizie: le novità sulla cessione del credito

Redazione scientifica
12 Aprile 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 11 aprile 2023 n. 38 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". La legge di conversione del decreto cessioni (d.l. n. 11/2023) incassa il via libera definitivo con il voto di fiducia (94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti) del Senato. Di seguito, le principali novità.

Norme di interpretazione autentica. La legge di conversione contiene anche una serie di norme di interpretazione autentica in materia di:

- integrazione CILAS;

- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;

- l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;

- il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del Sismabonus e del superbonus;

- i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023.

Unifamiliari. La detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Buoni del Tesoro. Possibilità per le banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese legate al Superbonus, già utilizzati in compensazione, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Responsabilità solidale. È stato circoscritto il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. In particolare, è stata prevista l'integrazione dei documenti che il cessionario deve acquisire per evitare la responsabilità solidale: il contratto d'appalto tra committente e soggetto che realizza i lavori; l'asseverazione sul miglioramento antisismico; la visura catastale storica.

Ulteriori deroghe al blocco delle cessioni. Fermo restando il divieto, dal 17 febbraio 2023, delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, con la legge di conversione (rispetto alle precedenti deroghe) si ampliano le ipotesi di deroga a tale blocco. In particolare, oltre ai casi già previsti nella versione originaria del decreto, le opzioni sconto in fattura/cessione del credito sono ancora possibili:

- interventi agevolati con il bonus 75% barriere architettoniche;

- interventi di edilizia libera, agevolati con i bonus edilizi diversi dal superbonus, per i quali al 16 febbraio 2023 è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; a tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- se entro il 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi riguardanti: restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati; interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico;

- già costituiti al 17 febbraio 2023, le deroghe nei confronti degli istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti assimilati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

- per gli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Termini per l'agevolazione. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus (aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario):

- agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter, d.l. 19 maggio 2020, n. 34);

- nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali. Inoltre, le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al Superbonus:

- di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

- per chi non ha concluso il contratto di cessione dei crediti entro il 31 marzo 2023, di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate con la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione di 250 euro.